Art. 7 · Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate
Capo I

Art. 7

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Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate

In vigore dal 10 dic 2000
(Modifica all' del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate) 1. All', comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall' del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
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