Art. 67 · Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra
Sez. II

Art. 67

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Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra

In vigore dal 10 dic 2000
(Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra) 1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della "Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.
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