Sez. II
Art. 62
24 / 102Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto
In vigore dal 10 dic 2000
1. La disposizione di cui all', comma 1-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all', comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, se la società cooperativa autorizzata all'autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo ivi previsto, nè della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-62