Sez. II
Art. 57
19 / 102Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
In vigore dal 10 dic 2000
(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica)
1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all', primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n.1018, sono soppresse.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-57