Art. 54 · Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche
Capo IISez. I

Art. 54

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Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche

In vigore dal 10 dic 2000
1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell', comma 2, in materia di ricavi, e dell', comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell', comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
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