Capo II›Sez. I
Art. 53
68 / 102Modifiche all'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di IVA
In vigore dal 10 dic 2000
(Modifiche all' della legge 13 maggio 1999, n. 133,
concernente disposizioni in materia di IVA)
1. All' della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all' del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all', comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo;";
b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;";
c) al comma 2, le parole: "di società strumentali" sono sostituite dalle seguenti: "della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;
c) a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente";
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall', comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
f) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
2. Non devono intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le indennità dovute all'impresa preponente dall'agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-53