Art. 49 · Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici
Capo IISez. I

Art. 49

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Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici

In vigore dal 10 dic 2000
1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) è sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.
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