Art. 4 · Norma interpretativa
Capo I

Art. 4

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Norma interpretativa

In vigore dal 2 ago 2007
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 330 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2007, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione dell'imposta sul valore aggiunto" e "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 342 del 2000, nella parte in cui dispone che non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie in materia di imposta sul valore aggiunto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-4