Sez. V
Art. 39
54 / 102Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione
In vigore dal 4 ago 2005
1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorchè affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell', comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di applicabilità dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 13-26 luglio 2005, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 3/8/2005, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 39 nella parte in cui dispone che "non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-39