Sez. V
Art. 35
50 / 102Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari
In vigore dal 10 dic 2000
1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con l'amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data.
2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-35