Sez. V
Art. 30
45 / 102Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici
In vigore dal 10 dic 2000
(Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi
domestici)
1. Nell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante norme di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell' che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito".
2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell' del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-30