Sez. III
Art. 26
41 / 102Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non residenti
In vigore dal 10 dic 2000
(Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non
residenti)
1. All', comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".
2. All', comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La società di gestione versa l'imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".
3. All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, recante disposizioni su talune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni".
4. All', comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell'imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d'imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-26