Sez. III
Art. 21
36 / 102Disposizioni attuative
In vigore dal 10 dic 2000
1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 17 a 20 della presente legge.
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