Capo I
Art. 2
2 / 102Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio
In vigore dal 10 dic 2000
(Razionalizzazione delle disposizioni
in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)
1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-2