Art. 10 · Ambito di applicazione della rivalutazione
Sez. II

Art. 10

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Ambito di applicazione della rivalutazione

In vigore dal 20 ott 2004
1. I soggetti indicati nell', comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-11-21;342#art-10