Art. 5 · Ordine pubblico
Allegato I

Art. 5

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Ordine pubblico

In vigore dal 12 dic 2000
Ordine pubblico 1. I diritti conferiti dalle disposizioni del presente Accorda possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. 2. Conformemente all' dell'Accordo, si fa riferimento alle direttive 64/221/CEE (GU L 56 del 1964, pag. 850) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo), 72/94/CEE (GU L 121 del 1972, pag. 32) e 75/35/CEE (GU L 14 del 1975, pag. 10). secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo
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