Allegato I
Art. 4
29 / 62Diritto di rimanere
In vigore dal 12 dic 2000
Diritto di rimanere
1) I cittadini di una parte contraente e i membri della loro famiglia hanno il diritto di rimanere sul territorio di un'altra parte contraente dopo aver cessato la propria attività economica.
2) Conformemente all' dell'Accordo, si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1251/70 (GU L 142 del 1970, pag. 24) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo) e alla direttiva 75/34/CEE(GU L 14 del 1975, pag. 10) (secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-4