Art. 34 · Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi
Allegato I

Art. 34

59 / 62

Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi

In vigore dal 12 dic 2000
Mobilità geografica e professionale dei lavoratori autonomi Le carte speciali rilasciate ai lavoratori frontalieri autonomi danno diritto alla mobilità professionale e geografica all'interno delle zone frontiere della Svizzera o degli Stati limitrofi. Le carte di soggiorno (per i frontalieri le carte speciali) preliminari della durata di sei mesi danno diritto soltanto alla mobilità geografica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-34