Art. 32 · Lavoratori autonomi frontalieri
Allegato I

Art. 32

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Lavoratori autonomi frontalieri

In vigore dal 12 dic 2000
Lavoratori autonomi frontalieri 1) Il lavoratore frontaliero autonomo è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attività autonoma nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno e almeno una volta alla settimana. Sono considerato zone frontaliere ai sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in materia di circolazione frontaliere 2) Il cittadino di una parte contraente che desideri esercitare, in qualità di lavoratore frontaliero e a titolo autonomo, un'attività nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi riceve una carta speciale preliminare della durata di sei mesi. Egli riceve una carta speciale della durata di almeno cinque anni purchè dimostri alle autorità nazionali competenti, prima del termine del periodo di sei mesi, di esercitare un'attività indipendente. Tale periodo di sei mesi può essere prorogato, all'occorrenza, di due mesi al massimo qualora egli possa effettivamente presentare la prova richiesta. 3) La carta speciale è valida per tutta la zona frontaliera dello Stato che l'ha rilasciata.
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