Art. 3 · Membri della famiglia
Allegato I

Art. 3

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Membri della famiglia

In vigore dal 12 dic 2000
Membri della famiglia 1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. E lavoratore dipendente devo disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall'altra parte contraente. 2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza: a. il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico; b. gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico; c. nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico. Le parti contraenti favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente. 3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito: a. il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio; b. un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l'esistenza del vincolo di parentela; c. per le persone a carico, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato. 4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima validità di quella rilasciata alla persona da cui dipende. 5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un'attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza. 6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un'attività economica sul territorio dell'altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendimento e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono. Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
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