Allegato I
Art. 29
54 / 62Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti
In vigore dal 12 dic 2000
Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti
1) Il lavoratore dipendente che, all'entrata in vigore del presente Accordo, era detentore di una carta di soggiorno della durata di almeno un anno e che ha lasciato il paese ospitante, ha diritto a un accesso privilegiato all'interno del contingente per la sua carta di soggiorno entro i sei anni successivi alla sua partenza purchè dimostri di poter esercitare un'attività economica.
2) Il lavoratore frontaliero ha diritto ad una nuova carta speciale nei sei anni successivi alla fine dell'attività precedente, della durata ininterrotta di tre anni, con riserva di un controllo delle condizioni di retribuzione e di lavoro qualora si tratti di un dipendente, nei due anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo, e purchè dimostri alle autorità nazionali competenti di poter esercitare un'attività economica.
3) I giovani che hanno lasciato il territorio di una parte contraente dopo avervi soggiornato per almeno cinque anni prima di compiere 21 anni potranno ritornarvi entro quatto anni ed esercitare un'attività economica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-29