Art. 25
Allegato I

Art. 25

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In vigore dal 12 dic 2000
1) Il cittadino di una parte contraente che gode di un diritto di soggiorno o che fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto di immobili. Egli può, in qualsiasi momento, fissare la propria residenza principale nello Stato ospitante, conformemente alle norme nazionali, a prescindere dalla durata del suo impiego. La partenza dallo Stato ospitante non implica alcun obbligo di alienazione. 2) Il cittadino di una pare contraente che gode di un diritto di soggiorno e che non fissa la propria residenza principale nello Stato ospitante ha gli stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare una seconda casa o un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presente Accordo non incide sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni. 3) Un frontaliero gode dei medesimi diritti conferiti a un cittadino nazionale per quanto riguarda l'acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un'attività economica e di una seconda casa; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Egli può essere altresì autorizzato ad acquistare un'abitazione per le vacanze. Per questa categoria di cittadini, il presento Accordo non incide sulle norme vigenti nello Stato ospitante in materia di investimento di capitali e il commercio di terreni non edificati e di abitazioni.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-25