Allegato I
Art. 22
47 / 62In vigore dal 12 dic 2000
1) Le disposizioni degli del presento Allegato non si applicano alla attività legate anche occasionalmente, in tale parte contraente, all'esercizio della pubblica autorità nella parte contraente interessata.
2) Le disposizioni degli , del presente Allegato nonché le misure adottate ai sensi di tali disposizioni, non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano l'applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi. Conformemente all' del presente Accordo, viene fatto riferimento alla direttiva 96/71/CE del 16 dicembre 1996 (GU L 18 del 1997, pag. 1) relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.
3) Le disposizioni dell', lettera a), e dell' del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in ciascuna parte contraente all'entrata in vigore dei presente Accordo per quanto riguarda:
i) l'attività delle agenzie di collocamento per impieghi temporanei e interinali;
ii) i servizi finanziari la cui prestazione esige un'autorizzazione preliminare sul territorio di una parte contraente e il cui prestatore è soggetto a vigilanza prudenziale da parte delle autorità pubbliche di detta parte contraente.
4) Le disposizioni dell', lettera a) e dell' del presente Allegato non pregiudicano l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di ciascuna parte contraente per quanto riguarda le prestazioni di servizi di durata inferiore o uguale a 90 giorni di lavoro effettivo, giustificate da seri motivi di interesse generale.
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secondo il testo in vigore al momento della firma dell'Accordo
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