Allegato I
Art. 19
44 / 62In vigore dal 12 dic 2000
Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o è stato autorizzato a, fornire un servizio può esercitare, per l'esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attività nello Stato in cui la prestazione è fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-19