Allegato I
Art. 17
42 / 62Prestazione di servizi
In vigore dal 12 dic 2000
Prestazione di servizi
Nell'ambito di una prestazione di servizi, ai sensi dell' del presente Accordo, è vietata:
a) qualsiasi limitazione a una prestazione di servizi transfrontaliera sul territorio di una parte contraente, che non superi 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile;
b) qualsiasi limitazione relativa all'ingresso e al soggiorno nei casi di cui all', paragrafo 2 del presente Accordo per quanto riguarda:
i) i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o della Svizzera prestatori di servizi e stabiliti sul territorio di una parte contraente diversa da quella del destinatario dei servizi;
ii) i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, di un prestatore di servizi integrati nel mercato regolare del lavoro di una parte contraente e che sono distaccati per la prestazione di un servizio sul territorio di un'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-17