Art. 11 · Collaborazione in materia di collocamento
Allegato I

Art. 11

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Collaborazione in materia di collocamento

In vigore dal 12 dic 2000
Collaborazione in materia di collocamento Le parti contraenti collaborano, nell'ambito della rete EURES (European Employment Services), per quanto riguarda l'instaurazione di contatti, la compensatane dell'offerta e delle domande di lavoro e lo scambio di informazioni relative alla situazione del mercato del lavoro e alle condizioni di vita e di lavoro.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-ai-11