Accordo
Art. 9
9 / 62Diplomi certificati e altri titoli
In vigore dal 12 dic 2000
Diplomi certificati e altri titoli
Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-9