Art. 20 · Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Accordo

Art. 20

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Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale

In vigore dal 12 dic 2000
Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale Salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-20