Art. 19 · Composizione delle controversie
Accordo

Art. 19

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Composizione delle controversie

In vigore dal 12 dic 2000
Composizione delle controversie 1) Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. 2) Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-19