Accordo
Art. 18
18 / 62Riesame
In vigore dal 12 dic 2000
Riesame
Qualora una parte contraente desideri un riesame del presente Accordo, presenta una proposta a tal fine al Comitato misto. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore dopo la conclusione delle rispettive procedure interne, ad eccezione delle modifiche degli allegati II e III, che sono decise dal Comitato misto e possono entrare in vigore subito dopo la decisione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-18