Art. 17 · Evoluzione del diritto
Accordo

Art. 17

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Evoluzione del diritto

In vigore dal 12 dic 2000
Evoluzione del diritto 1) Non appena una parte contraente avvia il processo d'adozione di un progetto di modifica della propria normativa interna, o non appena sopravvenga un cambiamento nella giurisprudenza degli organi le cui decisioni non sono soggette a un ricorso giurisdizionale di diritto interno in un settore disciplinato dal presente Accordo, la parte contraente in questione ne informa l'altra attraverso il Comitato misto. 2) Il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sulle implicazioni di una siffatta modifica per il corretto finanziamento dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-17