Art. 13 · Standstill
Accordo

Art. 13

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Standstill

In vigore dal 12 dic 2000
Standstill Le parti contraenti si impegnano a non adottare nuove misure restrittive nel confronti dei cittadini dell'altra parte nel campo di applicazione del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-13