Art. 11 · Trattazione dei ricorsi
Accordo

Art. 11

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Trattazione dei ricorsi

In vigore dal 12 dic 2000
Trattazione dei ricorsi 1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. 2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole. 3) Le decisioni prese previo ricorso, o l'assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all'autorità giudiziaria nazionale competente.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364#art-a-11