Convenzione
Art. 55
55 / 92In vigore dal 29 nov 2000
1. Nel caso in cui gli Stati Membri decidano di sciogliere l'OCCAR, devono discutere con l'OCCAR stesso e concordare le modalità per gestire in modo soddisfacente le conseguenze dello scioglimento dell'organizzazione, particolarmente per quanto riguarda terzi e patner contrattuali dell'OCCAR. L'accordo deve anche regolare, ove necessario, le condizioni alle quali i diritti e le attribuzioni dell'OCCAR vengono trasferiti agli Stati Membri a seguito dello scioglimento dell'organizzazione.
2. Lo scioglimento dell'OCCAR è effettivo una volta entrati in vigore gli accordi presi tra Stati Membri, di cui al paragrafo del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-55