Art. 49
Convenzione

Art. 49

49 / 92
In vigore dal 29 nov 2000
1. Qualsiasi controversia insorga relativamente ai contratti stipulati dall'OCCAR per realizzare programmi che le sono stati assegnati, può essere presentata, previo accordo, a un Comitato di conciliazione all'interno del CdS che deve stabilire le procedure appropriate. 2. Qualsiasi contratto concluso dall'OCCAR per la realizzazione di programmi che le sono stati assegnati, che non sia un contratto di lavoro, conterà una procedura di conciliazione e includerà una clausola arbitrale. 3. Qualsiasi controversia tra l'OCCAR e un proprio dipendente relativamente al contratto di impiego o alle condizioni di lavoro sarà risolta secondo la normativa legale riguardante il personale.
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