Convenzione
Art. 48
48 / 92In vigore dal 29 nov 2000
1. Qualsiasi controversia tra Stati Membri in materia d'interpretazione o di applicazione della presente Convenzione, se possibile, sarà risolta mediante consultazione.
2. Se una controversia non può essere risolta mediante consultazione, su richiesta di una delle parti interessate alla controversia, essa viene sottoposta ad arbitrato, conformemente alle condizioni contemplate nell'Allegato II.
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-48