Art. 46
Convenzione

Art. 46

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In vigore dal 29 nov 2000
Gli Stati Membri coordinano le rispettive azioni volte a tutelare gli interessi finanziari dell'OCCAR contro la frode. A tale scopo, con l'aiuto dell'AE, essi organizzano una collaborazione regolare tra gli organismi competenti delle loro amministrazioni.
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