Art. 40
Convenzione

Art. 40

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In vigore dal 29 nov 2000
1. L'OCCAR, il proprio personale e i propri esperti, così come i rappresentanti degli Stati Membri, godono dei privilegi e delle immunità di cui all'Allegato I. 2. Gli accordi riguardanti la Sede dell'OCCAR, le divisioni di programma e le sue strutture, stipulati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono conclusi tra l'OCCAR e gli Stati Membri sul cui territorio sono situate la Sede, le divisioni di programma e le sue strutture.
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