Convenzione
Art. 33
33 / 92In vigore dal 29 nov 2000
1. Nel caso in cui beni vengano acquisiti per conto di uno o più Stati Membri facendo ricorso al bilancio operativo, i predetti Stati Membri concorderanno opportune intese finanziarie; tali intese specificheranno le modalità di finanziamento, di gestione, vendita e cessione di tali beni.
2. Beni acquisiti (beni materiali) o realizzati (modelli, prototipi attrezzature, equipaggiamenti per collaudi) a carico del bilancio operativo dell'OCCAR rimangono proprieà degli Stati che li hanno co-finanziati, ma vengono destinati ad un utilizzo comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-33