Art. 31
Convenzione

Art. 31

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In vigore dal 29 nov 2000
Laddove ritenuto opportuno nell'OCCAR vengono integrati programmi di collaborazione in atto tra gli Stati Membri. I dettagli di tale integrazione, incluse le disposizioni transitorie, sono soggetti ad accordo tra gli Stati Membri interessati e OCCAR, e l'atto d'integrazione è soggetto all'approvazione del CdS.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-31