Art. 29
Convenzione

Art. 29

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In vigore dal 29 nov 2000
Qualora necessario, l'OCCAR, può richiedere alle competenti autorità degli Stati Membri di effettuare verifiche su prezzi o costi e sui controlli di qualità per quei contratti da essa assegnati nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'. Gli Stati Membri faranno, in particolare, il possibile per armonizzare i metodi di definizione dei prezzi.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-29