Art. 14
Convenzione

Art. 14

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In vigore dal 29 nov 2000
1. Il CdS si riunisce due volte l'anno e qualora richiesto su istanza di uno o più Stati Membri. Il CdS elegge tra i suoi membri un Presidente, il cui mandato, valido per un anno, è rinnovabile soltanto una volta. Il CdS opera conformemente al proprio regolamento interno. 2. le funzioni di segretariato per il CdS sono svolte dall'AE.
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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-c-14