Allegato I
Art. 8
66 / 92In vigore dal 29 nov 2000
1. I beni acquisiti ai sensi dell' o importati ai sensi dell' non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito salvo che ciò non avvenga a condizioni stabilite degli Stati Membri che hanno concesso tali esenzioni.
2. Il trasferimento di beni e servizi tra la Sede e altri edifici dell'OCCAR, o tra le sue varie divisioni o, al fine della realizzazione di un programma dell'OCCAR, tra esse e un'istituzione nazionale di uno Stato Membro, sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere, se necessario, gli Stati Membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'abbuono di tali oneri o il loro rimborso, o per eliminare tali restrizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-8