Art. 5
Allegato I

Art. 5

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In vigore dal 29 nov 2000
I beni importati o esportati dall'OCCAR o per suo conto, e che sono strettamente necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali saranno esenti da ogni dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione o all'esportazione.
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