Allegato I
Art. 21
79 / 92In vigore dal 29 nov 2000
1. L'OCCAR coopera sempre con le autorità competenti degli Stati Membri per agevolare una corretta amministrazione della giustizia, per garantire l'osservanza dei regolamenti di polizia e della disciplina in materia di manipolazione di materiale esplosivo e infiammabile, di sanità pubblica, di ispezione del lavoro, e di altre legislazioni nazionali simili, e di prevenire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni di cui al presente Allegato.
2. La procedura in materia di cooperazione di cui al paragrafo 1 può essere stabilita negli accordi complementari, di cui al successivo .
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Prourn:nir:stato:legge:2000-11-15;348#art-ai-21