Allegato II
Art. 2
85 / 92In vigore dal 29 nov 2000
1. Il collegio arbitrale è composto da tre membri:
(a) un arbitro nominato da ognuna delle due parti in giudizio:
(b) un terzo arbitro, nominato previo accordo reciproco dai primi due, che agisce come presidente del Collegio;
(c) se il presidente del Collegio non è nominato entro trenta giorni dalla data di designazione del secondo arbitro, una Parte in giudizio può chiedere al Presidente della corte Internazionale di Giustizia di scegliere al più presto il presidente. Egli non può scegliere un presidente che abbia avuto o abbia attualmente la stessa nazionalità di una delle due Parti in giudizio, a meno che la Controparte non vi consenta.
2. Se, entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte del depositario della richiesta di arbitrato, una delle Parti in giudizio non ha nominato un arbitro, la Controparte può richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di scegliere quell'arbitro al più presto.
3. In caso di decesso, incapacità o abbandono di un arbitro, la Parte in giudizio che lo aveva nominato designerà il suo sostituto entro trenta giorni dalla data del decesso, dell'incapacità o dell'abbandono. In caso di decesso, incapacità o abbandono del presidente, il suo sostituto è designato secondo le condizioni di cui al paragrafo 1 (c) entro novanta giorni dalla data del decesso, dell'incapacità o dell'abbandono.
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