Art. 12 · LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

Art. 12

LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

In vigore dal 23 nov 2000
(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali) 1. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nell'esercizio della propria attività istituzionale l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) inserisce nei propri piani e programmi idonee iniziative per la promozione del termalismo nazionale all'estero quale parte integrante della complessiva offerta turistica italiana, utilizzando anche a tale fine l'apporto tecnico-organizzativo di organismi consortili eventualmente costituiti con la partecipazione delle aziende termali e di istituzioni, enti ed associazioni pubblici o privati interessati allo sviluppo dell'economia dei territori termali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323#art-12