Art. 11 · LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

Art. 11

LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

In vigore dal 23 nov 2000
(Qualificazione dei territori termali) 1. Fermo restando quanto stabilito dall', commi 3 e 4, nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323#art-11