Art. 10 · LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

Art. 10

LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323

In vigore dal 23 nov 2000
(Talassoterapia) 1. La Commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, definisce altresì i fondamenti scientifici e gli aspetti giuridico-economici delle prestazioni erogate dagli stabilimenti talassoterapici e fitobalneoterapici ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse tra le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 2. Fino alla conclusione dei lavori della Commissione di cui al comma 1 è prorogata la validità dei rapporti già in atto con il Servizio sanitario nazionale. Nota all': - Il decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1995, reca: "Istituzione della commissione di studio per la definizione medico-scientifica del ruolo delle cure termali nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale".
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