Art. 8 · Costruzione navale
Accordo quadro

Art. 8

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Costruzione navale

In vigore dal 9 nov 2000
Costruzione navale 1. Le Parti convengono di collaborare nel settore della costruzione navale onde creare un mercato equo e concorrenziale e prendono atto del grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda nonché della tendenza del mercato all'origine della crisi dell'industria cantieristica mondiale. Per questi motivi, le Parti evitano di prendere misure o iniziative a favore della loro industria cantieristica tali da falsare la concorrenza o da consentire alla loro industria cantieristica di eludere difficoltà future, in base all'accordo OCSE sulla costruzione navale. 2. Le Parti convengono di avviare, su richiesta di una di esse, consultazioni sull'applicazione dell'accordo OCSE in materia di costruzione navale, nonché di scambiare informazioni sullo sviluppo del mercato mondiale delle navi e della costruzione navale o su altri problemi relativi a questo settore. I rappresentanti dell'industria cantieristica possono essere invitati, previo accordo tra le Parti, ad assistere alle consultazioni in veste di osservatori.
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